| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.M. 29/03/2002art. 1 Decreto del presidente della Repubblica n. 403/1998), nella quale dovrą essere dichiarato obbligatoriamente: che il contratto di locazione stato stipulato ai sensi dell'accordo Territoriale del 30 luglio 1999, in attuazione della Legge n. 431/1998 e Decreto Ministro LL.PP. 5 marzo 1999; gli identificativi catastali e l'ubicazione dell'immobile locato; gli estremi di registrazione del contratto di locazione. la data di decorrenza della locazione; la durata della locazione; Oppure copia del contratto registrato, stipulato alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 30 luglio 1999 a Remanzacco, in attuazione delle Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto Ministro dei Lavori pubblici 5 marzo 1999. La suddetta autocertificazione o copia del contratto dovranno essere presentate entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I. (Omissis). Il Comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell''imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate a) unitą immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa e relative pertinenze): 4,5 per mille b) terreni agricoli: 4,5 per mille c) aree fabbricabili: 7 per mille d) altri fabbricati: 7 per mille e) unitą immobiliari non adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo e non locale (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille f) unitą immobiliari non adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo, concesse in locazione alle condizioni previste dall'art. 2 comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del Decreto ministeriale 5 dicembre 1999: 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unitą immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2002, da euro 103,29 a euro 206,58 la detrazione concessa per l'unitą immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibi- Il Comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota immobile adibito ad abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille. (Omissis). Il Comune di RIO SALICETO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 27 ed il 29 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a) nella misura del 5,9 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi nel successivo punto b b) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: unitą immobiliare, adibita ad abitazione principale, cioč quella nella quale il contribuente, che le possiede a titolo di prioritą, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; unitą immobiliare posseduta a titolo di proprietą o di usufrutto da anziano o disabile, lasciata per acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione posseduta da un soggetto che la Legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unitą immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore; Le unitą immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietą indivisa, adibita ad abitazione dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP); l'abitazione e le relative pertinenze nelle modalitą previste dal successivo art. 18, concesse dal possessore anche parziale dei suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti) che le occupano 1. di stabilire ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992 in euro 109,00 (pari a L. 211.053), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione per l'unitą principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a a) le unitą immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietą indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) c) l'unitą immobiliare posseduta a titolo di proprietą e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la Legge obbliga a risidere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unitą immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore; 2. di conoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3 dellla Legge n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione di euro 31,00 (pari a L. 60.024) di imposta ICI da aggiungersi alla detrazione minima vigente per l'abitazione principale a a) pensionati: @rien4:1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprietą, o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale pił eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte); @fittizia:2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritto di proprietą, o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili; @fittizia:3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito ai fini ISEE non superiore a e 11.000,00 (pari a L. 21.298.970). @fittizia:Si interpreta in "condizione non lavorativa" il pensionato che pur essendo tale non fa pił di 26 giornate lavorative nel corso dell'anno in agricoltura precisando che il reddito percepito andrą comunque conteggiato nei limiti di reddito per avere diritto all'ulteriore detrazione. b) famiglie numerose: @rien4:1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprietą, o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale pił eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte); @rien4:2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprietą, o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili. @fittizia:3) nucleo familiare (definito ai fini ISEE) con tre o pił figli minori alla data di presentazione della domanda; @fittizia:4) reddito ai fini ISEE non superiore a e 13.000,00 (pari a L. 25.171.510); 2. di determinare i seguenti criteri applicativi a) i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente far pervenire all'ufficio tributi del Comune di Rio Saliceto entro e non oltre il 15 maggio 2002 apposita richiesta redatta sui moduli predisposti dal Comune b) i contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini e che rientrano nei limiti sopra indicati potranno, al momento del pagamento della prima rata ICI 2002 gią tenere conto della detrazione richiesta. (Omissis). Il Comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili I.C.I.: 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione d'imposta per le unitą immobiliari adibite ad abitazione principale euro 103,29; 3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I., approvato con Il Comune di RIVOLTA D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (omissis) e precisamente a) 4,4 per mille per le unitą immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze b) 5,4 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili. 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unitą immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di euro 103,30. 3. di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale a euro 155,00 in relazione alle situazioni di particolare disagio economicosociale, secondo quanto di seguito dettagliato. Condizioni per l'ottenimento della maggiore detrazione per l'abitazione principale (in presenza di tutte le condizioni seguenti a) etą: ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta b) proprietą o titolaritą di diritto reale di godimento di unico immobile di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, adibito ad abitazione principale con eventuale pertinenza c) reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno precedente del periodo d'imposta non superiore a: euro 10.850,00 per 1 componente il nucleo familiare; euro 14.470,00 per 2 componenti il nucleo familiare; euro 14.980,00 per 3 componenti il nucleo familiare; euro 15.500,00 per 4 componenti il nucleo familiare ed oltre. d) Presentazione obbligatoria di apposita domanda entro il mese di maggio del periodo di imposta di riferimento, su modello predisposto dall'ufficio tributi e con allegato idonea documentazione (copia mod. 730 mod. unico (ex 740) cud (ex mod. 101 o 201) riferito all'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento). (Omissis). Il Comune di ROASCHIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo Comune con effetto dal 3 gennaio 2002 sarą applicata nelle seguenti misure a) aliquota da applicare alle unitą immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale 4 per mille b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unitą immobiliari 4 per mille. (Omissis) . 4. dall'imposta dovuta per l'unitą immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (euro 103,29) (Omissis) . Il Comune di ROBBIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille per abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, e nella misura del 6,25 per mille per gli altri fabbricati; 2. di stabilire in euro 104,00 la detrazione per unitą Il Comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 25 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
Pagina 25/34 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|